LEGGE INTERNAZIONALE

Per essere dichiarata esecutiva in Francia, una sentenza straniera deve essere esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata.

Questo principio è sancito sia nelle Convenzioni di Lugano del 1988 (art.31) e del 2007 (art.38) sia nei regolamenti europei Bruxelles I (art.38) e I bis (art.39).

In una sentenza dell'11 gennaio 2023 (n°21-21.168), la Corte di Cassazione ha indicato che "le norme di prescrizione dello Stato d'origine sono idonee a incidere sull'esecutività della sentenza e, di conseguenza, sull'interesse ad agire del richiedente l'exequatur».

La Corte ha inoltre affermato, in maniera inedita, che d'altro canto "l'azione di exequatur di per sé non è soggetta ad alcuna prescrizione", precisando di aver già avuto modo di affermare che la controversia nascente dall'esecuzione in Francia di una decisione straniera dichiarata esecutiva in Francia è soggetta alla legge francese in materia di prescrizione (Cass. 19 novembre 2008, n°08-20.501).

Pertanto, se l'azione di exequatur può essere avviata senza alcun termine particolare, è necessario verificare preliminarmente le norme di diritto straniero relative ai termini entro i quali le decisioni giudiziarie possono essere eseguite nello Stato interessato.

Pubblicato su 12-09-2023